Supporto · Area Diritti

Permessi e congedi per le cure

Principali riconoscimenti per permessi e congedi per le cure

Qualora l’interessato/a (paziente) venga riconosciuto dalla Commissione Medica, ai sensi dell’art. 4 della legge 05 febbraio 1992 n.104, PORTATORE DI HANDICAP IN SITUAZIONE DI GRAVITÀ (COMMA 3 ART.3) il soggetto disabile o il genitore/tutore dell’interessato/a minorenne può usufruire:

• Permessi giornalieri: 3 giorni di permesso retribuito al mese, frazionabili anche in ore;

• Congedo straordinario: fino a un massimo di 2 anni di congedo retribuito, anche frazionabile in giorni, nell’intero arco della vita lavorativa; tale congedo non si sovrappone ai permessi della Legge 104/92 art.3 comma 3, ma se ne può usufruire in periodi diversi (DLgs 151/2001).

• Prolungamento per un periodo massimo non superiore ai 3 anni, fruibili anche in misura frazionata, del congedo parentale, entro il compimento dei 14 anni (DLgs 151/2001).

Entrambi i genitori possono usufruire di tali dispositivi, ma non contemporaneamente.

La Legge 106/2025 ha inoltre aggiunto 10 ulteriori ore annue di permesso per visite, analisi e cure mediche, fruibili in modalità frazionata previa prescrizione del medico di medicina generale o di un medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata. Tale dispositivo può essere utilizzato in fase attiva di trattamento o nel follow-up precoce.

Le disposizioni sopra elencate sono rivolte ai lavoratori dipendenti.